Art. 17 LAM dal 2024

Art. 17 Cura ambulatoriale e ospedaliera (1)
1 L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, il farmacista e lo stabilimento ospedaliero.
2 In caso di cura ambulatoriale l’assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato. (1)
3 In caso di cura ospedaliera l’assicurato ha diritto alla cura, al vitto e all’alloggio nel reparto comune di un’istituzione con la quale l’assicurazione militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe. (1) Generalmente deve essere scelto lo stabilimento ospedaliero adeguato più vicino. Sono fatti salvi i casi urgenti.
4 Se l’assicurato, senza l’autorizzazione dell’assicurazione militare, ha scelto uno stabilimento che non sia quello più vicino o un reparto diverso da quello attribuitogli, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti. (1)
5 L’assicurazione militare decide in merito ai soggiorni di cura e all’invio di un paziente in un centro d’accertamento. Nelle sue decisioni, tiene equamente conto dei desideri dell’assicurato, dei suoi congiunti e delle proposte del medico curante, del dentista o del chiropratico.
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
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