Art. 17 LSerFi dal 2024

Art. 17 Trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti Elaborazione dei mandati dei clienti
1 I fornitori di servizi finanziari elaborano i mandati dei clienti osservando il principio della buona fede e quello della parit di trattamento.
2 Il Consiglio federale disciplina come adempiere i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l’elaborazione dei mandati dei clienti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.