LSerFi Art. 17 - Elaborazione dei mandati dei clienti

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 17 LSerFi dal 2024

Art. 17 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 17 Trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti Elaborazione dei mandati dei clienti

1 I fornitori di servizi finanziari elaborano i mandati dei clienti osservando il principio della buona fede e quello della parit di trattamento.

2 Il Consiglio federale disciplina come adempiere i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l’elaborazione dei mandati dei clienti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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