Art. 17 LStup dal 2023

Art. 17
1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d’una autorizzazione in conformit degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilit aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti. (1)
2 Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell’articolo 4, devono fare rapporto a Swissmedic sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti. (2)
3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente Swissmedic in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati. (3)
4 Le persone autorizzate conformemente all’articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell’articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.
5 Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d’imballaggio. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 III 2959).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.