LPGA Art. 17 - Revisione della rendita d’invalidit? e di altre prestazioni durevoli

Einleitung zur Rechtsnorm LPGA:



Art. 17 LPGA dal 2024

Art. 17 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) drucken

Art. 17 Revisione della rendita d’invalidit e di altre prestazioni durevoli

1 Per il futuro la rendita d’invalidit è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidit del beneficiario della rendita:

  • a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o
  • b. aumenta al 100 per cento. (1)
  • 2 Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

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