Art. 16d LCStr dal 2024
Art. 16d Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneit alla guida (1)
1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se:a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore;b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneit alla guida;c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.
2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16a–16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa.
3 La licenza è revocata definitivamente:a. ai conducenti incorreggibili;b. alle persone la cui licenza è gi stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell’articolo 16c capoverso 2 lettera abis. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 3837).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6291]; [FF 2010 7455]).
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