Art. 168 LAgr dal 2025

Art. 168 Procedura d’opposizione
1 Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.
2 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura. (1)
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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