Art. 167 ORC dal 2025

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea
1
2 L’autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.
3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta.
4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).(2) Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.