ORC Art. 167 - Consegna di atti in forma cartacea

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 167 ORC dal 2025

Art. 167 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea

1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti: (1)

  • a. il tribunale;
  • b. il giudice dell’istruzione;
  • c. il ministero pubblico;
  • d. l’autorità cantonale di vigilanza;
  • e. l’UFRC;
  • f. l’autorità federale di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari;
  • g. (2) l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
  • 2 L’autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.

    3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta.

    4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
    (2) Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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