ORC Art. 166 - Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 166 ORC dal 2025

Art. 166 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 166 Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

1 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l’iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale.

2 Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali elenchi dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

3 Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell’iscrizione nel registro giornaliero.

4 La corrispondenza in relazione con le iscrizioni è conservata per 10 anni.

5 Se la legge o l’ordinanza prescrive il deposito presso l’ufficio del registro di commercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero d’identificazione delle imprese del relativo ente giuridico e conservarli insieme con i documenti giustificativi di quest’ultimo.

6 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati dall’ufficio del registro di commercio ai fini dell’archiviazione e autenticati conformemente all’OAPuE (1) e in particolare al suo articolo 13. I documenti cartacei rilegati possono essere sciolti ai fini della digitalizzazione. Gli originali cartacei possono essere distrutti, a condizione che il diritto cantonale non lo escluda. (2)

7 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall’ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati. (3)

(1) RS 211.435.1
(2) Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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