LAgr Art. 165h -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 165h LAgr dal 2025

Art. 165h Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165h Proprietà intellettuale

1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone che con l’UFAG o la stazione di ricerca agronomica sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000 (1) sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore. (2)

2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alla stazione di ricerca agronomica. L’UFAG e la stazione di ricerca agronomica possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere. (2)

3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’adeguata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

(1) RS 172.220.1
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

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