Art. 165a LAgr dal 2024
Art. 165a Capitolo 1: Misure preventive
1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.
2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare: a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto; b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;c. stabilire in caso di pericolo imminente che:1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,2. le aziende cessino la loro produzione,3. le aziende smaltiscano i prodotti.
3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.
4 Se in seguito a un ordine dell’autorit? sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennit? .
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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