CPM Art. 163 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 163 CPM dal 2025

Art. 163 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 163 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (1)

1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. (2)

1bis Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. (3)

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (4)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(4) Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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