Art. 160a LAgr dal 2025

Art. 160a (1) Importazione
I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999 (2) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) RS 0.916.026.81
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