LFus Art. 16 - Diritto di consultazione

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 16 LFus dal 2023

Art. 16 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 16 Diritto di consultazione

1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle societ partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le societ partecipanti alla fusione:

  • a. il contratto di fusione;
  • b. il rapporto di fusione;
  • c. la relazione di revisione;
  • d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio.
  • 2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

    3 I soci possono chiedere alle societ partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

    4 Ciascuna delle societ partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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