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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 157 ORC dal 2023

Art. 157 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 157 (1) Determinazione degli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti (2)

1 Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:

  • a. gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione non iscritti;
  • b. le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.
  • 2 A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorit? della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorit? devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identit? delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b. (2)

    3 Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorit? dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

    4 Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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