Art. 157 LIFD dal 2025

Art. 157 Obbligo di collaborare
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2 Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l’accesso ai loro locali e mobili.
3 Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari che, dopo l’allestimento dell’inventario, apprendono l’esistenza di beni della successione non compresi in quest’ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l’autorità incaricata dell’inventario.
4 All’allestimento dell’inventario devono assistere almeno un erede avente l’esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.