Art. 156 LAgr dal 2025

Art. 156 Indennità per danni
1 Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall’autorità secondo l’articolo 153, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità. (1)
2
3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
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