CPM Art. 152 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 152 CPM dal 2025

Art. 152 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 152 Violazione di domicilio

1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (1)

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

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