Art. 152 LAgr dal 2023
Art. 152 Sezione 2: Provvedimenti speciali Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione in commercio di:a. organismi nocivi particolarmente pericolosi;b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2 Può in particolare:a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;d. vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.
3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.
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