CPM Art. 151c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 151c CPM dal 2025

Art. 151c Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 151c Presa d’ostaggio (1)

1.Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2.La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3.In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.

4.Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a). (2)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
(2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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