Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libert? di associazione ed alla libert? di riunirsi pacificamente.2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una societ? democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblici, oppure per tutelare la sanit? o la moralit? pubbliche, o i diritti e le libert? altrui.