LPPC Art. 15 - Condotta e coordinamento

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 15 LPPC dal 2025

Art. 15 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 15 Condotta e coordinamento

I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta:

  • a. istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza;
  • b. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni;
  • c. garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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