Art. 15 LPPC dal 2023
Art. 15 Condotta e coordinamento
I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta:a. istituire organi di condotta per garantire la capacit? di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza;b. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni;c. garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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