Art. 15 LPPC dal 2023
Art. 15 Condotta e coordinamento
I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta:a. istituire organi di condotta per garantire la capacit di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza;b. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni;c. garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.