CPM Art. 148 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 148 CPM dal 2023

Art. 148 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 148 Ingiuria (1)

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell’autorit competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere o con la multa.Se l’ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).3. …

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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