Art. 145 ORC dal 2025
Art. 145 Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico
1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio a cui partecipa un istituto di diritto pubblico.
2 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l’istituto di diritto pubblico deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù di un’applicazione per analogia alla legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);b. l’inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);c. la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus).
3 L’iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all’inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali.
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