Art. 143a CPM dal 2023

Art. 143a Disposizioni comuni agli articoli 141–143 (1)
1. Se la gravit del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l’inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entit , usuali nelle relazioni sociali.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.