CPM Art. 142 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 142 CPM dal 2025

Art. 142 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 142 Corruzione passiva (1)

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

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