Art. 141a Concessione di vantaggi (1)
1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attivit? di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (2)
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).