ORC Art. 141 - Trasferimento di patrimonio

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 141 ORC dal 2025

Art. 141 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 141 Trasferimento di patrimonio

1 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. la decisione d’approvazione del trasferimento di patrimonio;
  • b. il contratto di trasferimento.
  • 2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.

    3 L’articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.


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