Art. 141 CCS dal 2024
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo: (1) a. le leggi federali;b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validit superiore a un anno;c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;d. i trattati internazionali:1. di durata indeterminata e indenunciabili,2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,3. (1) comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
2 ... (3)
(1) (2)
(2) Accettato nella [votazione popolare del 9 feb. 2003], in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – [RU 2003 1949]; [FF 2001 4315 ]4511, [2002 5783], [2003 2713 ][3394 ][3401]).
(3) Abrogato nella [votazione popolare del 9 feb. 2003], con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – [RU 2003 1949]; [FF 2001 4315 ]4511, [2002 5783], [2003 2713]).
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