Art. 140 CPS dal 2024

Art. 140 Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrit corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. (1) È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno (2) se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, oper il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudelt .
(2) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
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