LAgr Art. 140 -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 140 LAgr dal 2025

Art. 140 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la selezione di piante utili: (1)

  • a. di alto valore ecologico;
  • b. di alto valore qualitativo; o
  • c. adatte alle condizioni regionali.
  • 2 Essa può versare contributi ad imprese di selezione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: (1)

  • a. (1) la selezione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;
  • b. le colture sperimentali;
  • c. (4) ...
  • 3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
    (4) Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.