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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 14 OETV dal 2022

Art. 14 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 14 Capitolo 3: Altri veicoli a motore (1) Motoveicoli

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 18):

  • a. (2) i veicoli a motore monotraccia (3) , con o senza carrozzino laterale;
  • b. (4) le «motoleggere», vale a dire:
  • 1. i veicoli a motore a due ruote aventi una velocit? massima per costruzione di 45 km/h e una potenza del motore massima di 4,00 kW come pure una cilindrata massima di 50 cm3 se dotati di motore ad accensione comandata,
  • 2. i veicoli a motore a tre ruote aventi una velocit? massima per costruzione di 45 km/h, una potenza del motore massima di 4,00 kW, una cilindrata massima di 50 cm3 se dotati di motore ad accensione comandata o di 500 cm3 se dotati di motore ad accensione per compressione come pure un peso massimo di 0,27 t conformemente all’articolo 136 capoverso 1,
  • 3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica, aventi una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW, una velocit? massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t al massimo e un peso totale massimo di 0,45 t;
  • c. (4) le «motoslitte», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono sterzati dal bloccaggio di un cingolo e il cui peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, è di 0,45 t al massimo, purché non siano quadricicli leggeri a motore o quadricicli a motore, monoassi o carri a mano provvisti di motore.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
    (3) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-8382/2007Strassenwesen (Übriges)Euronorm; Beschwerde; Beschwerdeführerin; Vorinstanz; Beschwerdeführerinnen; Schweiz; Fahrzeuge; Bundes; Recht; Motorräder; Umwelt; Typen; Verordnung; Gesuch; Regel; Gelte; Gungen; Verfügung; Voraussetzung; Richtlinie; Typengenehmigung; Hältnismässig; Interesse; Voraussetzungen; -konform; Sind; Markt; Konforme
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