LSerFi Art. 14 - Non valutabilit? o mancanza di appropriatezza o adeguatezza

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 14 LSerFi dal 2024

Art. 14 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 14 Non valutabilit o mancanza di appropriatezza o adeguatezza

1 Se non riceve informazioni sufficienti per valutare l’appropriatezza o l’adeguatezza di uno strumento finanziario, prima della fornitura del servizio il fornitore di servizi finanziari comunica al cliente di non poter effettuare tale valutazione.

2 Se ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adeguato per il cliente, il fornitore di servizi finanziari glielo sconsiglia prima di fornirgli il servizio.

3 La mancanza di conoscenze ed esperienza del cliente può essere compensata attraverso i chiarimenti fornitigli.


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