Art. 14 LPPC dal 2023

Art. 14 Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi Compiti generali
1 I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di altri enti e organizzazioni.
2 Disciplinano la collaborazione intercantonale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.