LPPC Art. 14 - Compiti generali

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 14 LPPC dal 2023

Art. 14 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 14 Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi Compiti generali

1 I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di altri enti e organizzazioni.

2 Disciplinano la collaborazione intercantonale.


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