Art. 138 LEF dal 2023
Art. 138 Insinuazione dei diritti
1 L’avviso dell’incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.
2 Il bando contiene:1. il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto;2. l’indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell’incanto;3. (1) l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L’ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.
3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(2) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ([RU 24 233 ]Tit. fin. art. 60).
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