Art. 136 CPM dal 2025
Art. 136 Frode dello scotto (1)
1.Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
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