Art. 136 CCS dal 2024

Art. 136 Disposizioni generali Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’et , purché non siano interdette per infermit o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.