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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 134a OETV dal 2022

Art. 134a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 134a Agevolazioni per veicoli cingolati

1 Per i veicoli cingolati vigono le seguenti agevolazioni:

  • a. non è necessario un cuneo (art. 114 cpv. 1);
  • b. per i veicoli con una velocit? massima di 30 km/h e con dispositivo di propulsione idrostatico, che serve anche da freno di servizio, il freno ausiliario non deve essere graduabile (art. 128 cpv. 2), se agisce automaticamente in caso di mancato funzionamento del propulsore.
  • 2 Ai veicoli cingolati che valgono come furgoncini o autobus non si applicano le disposizioni sull’altezza massima dei corridoi (art. 121 cpv. 2) come pure sul numero e sulla disposizione delle porte (art. 123 cpv. 1). (1)

    3 Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste di neve vigono, oltre al capoverso 1, le seguenti agevolazioni:

  • a. non sono necessari i dispositivi d’appoggio (art. 67 cpv. 2) sui cingoli, se è escluso in altro modo (ad es. mediante attrezzature montate) il rischio di ferite;
  • b. se, per il tipo di costruzione o l’impiego, non possono essere rispettate le prescrizioni sulla distanza dal bordo del veicolo o sulla distanza dal suolo (allegato 10 n. 2 e 3), le luci, i catarifrangenti e gli indicatori di direzione lampeggianti vengono applicati sulla carrozzeria della cabina. Le luci di ingombro non devono essere applicate in modo fisso. Tuttavia di notte o se richiesto dalle condizioni atmosferiche, queste luci devono essere applicate alla distanza laterale prescritta per le corse su strade pubbliche;
  • c. (2) il cartello di demarcazione (art. 68 cpv. 4) e il contrassegno indicante la velocit? massima (art. 117 cpv. 2) non sono necessari;
  • d. (2) le disposizioni concernenti gli impianti autonomi di posizionamento delle luci e gli impianti di pulizia dei fari a luce anabbagliante di cui all’articolo 74 capoverso 4 non sono applicabili.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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