Art. 133a CPM dal 2025

Art. 133a Impiego illecito di valori patrimoniali (1)
1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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