Art. 132 CPM dal 2025
Art. 132 Rapina (1)
1.Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni (2) .È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.
2.Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno (3) se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.
3.Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni seha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4.La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
(2) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
(3) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3389]; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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