CPM Art. 132 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 132 CPM dal 2025

Art. 132 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 132 Rapina (1)

1.Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni (2) .È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.

2.Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno (3) se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.

3.Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni seha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4.La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.

(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
(2) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
(3) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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