CPM Art. 131 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 131 CPM dal 2025

Art. 131 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 131 Furto (1)

1.Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.e 3. … (2)

4.Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:

  • a. fa mestiere del furto;
  • b. ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
  • c. per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o
  • d. per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. (3)
  • 5.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

    (1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
    (2) Abrogati dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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