Art. 131 ORC dal 2025

Art. 131 Documenti giustificativi
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2 In caso di fusioni di piccole e medie imprese, gli enti giuridici partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che l’ente giuridico adempie i requisiti di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.
3 In caso di fusioni agevolate di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1 lettere c e d, gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi all’approvazione del contratto di fusione, sempreché detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.