Art. 13 LCaGi dal 2023
Art. 13 Utilizzazione sistematica del numero AVS
1 Le autorit? collegate hanno diritto di utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere i compiti loro assegnati dalla presente legge.
2 In VOSTRA il numero AVS è utilizzato soltanto per i seguenti fini interni al casellario giudiziale:a. per l’identificazione delle persone prima dell’iscrizione e della consultazione di dati; b. per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali è pure utilizzato sistematicamente il numero AVS, purché un siffatto scambio di dati poggi su una base legale formale.
3 La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell’Ufficio centrale di compensazione è lanciata a partire da VOSTRA.
4 Il numero AVS è visibile soltanto per le autorit? collegate e non può essere comunicato ad altre autorit? o a privati. Non figura negli estratti del casellario giudiziale.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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