Art. 13 CPM dal 2025

Art. 13 Intenzione e negligenza. Definizioni
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesverwaltungsgericht
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-7351/2010 | Staatshaftung (Bund) | Fahrzeug; Bundes; Schaden; Urteil; Gerichts; Vorinstanz; Haftung; Recht; Militärgericht; Unfall; Verschulden; Verhalten; Bundesverwaltungsgericht; Halter; Sachverhalt; Gebrauch; Haftpflicht; Recht; Entscheid; Zustand; Umstände; Fahrt; Anklage; Regress; Fahrzeuges; äquat |