LSerFi Art. 13 - Eccezioni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 13 LSerFi dal 2024

Art. 13 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 13 Eccezioni

1 Se il servizio offerto consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione dei mandati del cliente, il fornitore di servizi finanziari non è tenuto ad eseguire alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza.

2 Prima della fornitura di un servizio secondo il capoverso 1, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente che non è eseguita alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza.

3 Nel caso di clienti professionali, il fornitore di servizi finanziari può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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