Art. 13 LPD dal 2019
Art. 13 Motivi giustificativi
1 Una lesione della personalit è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.
2 Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:a. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione (1) di un contratto e concerne dati personali dell’altro contraente;b. il trattamento avviene nell’ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un’altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;c. i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalit e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l’esecuzione (1) di un contratto con la persona interessata;d. i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;e. i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d’identificare le persone interessate;f. i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attivit pubblica.
(1) (2)
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; [RU 1974 1051]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.