LDP Art. 13 - Determinazione del risultato

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 13 LDP dal 2022

Art. 13 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 13 Determinazione del risultato

1 Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

2 Il testo in votazione è considerato respinto per i Cantoni in cui il numero dei sì equivale a quello dei no. (1)

3 In caso di risultato molto risicato si procede a un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarit che, per genere ed entit , sono state in grado di influire essenzialmente sull’esito a livello federale. (2)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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