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Legge sulle dogane (LD)

Art. 128a LD dal 2023

Art. 128a Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 128a (1) Osservazione

1 Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l’UDSC può ordinare di far osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:

  • a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
  • b. altrimenti l’inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
  • 2 Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione della Direzione generale delle dogane.

    3 Al più tardi alla chiusura dell’inchiesta l’UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall’osservazione il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.

    4 La comunicazione è differita o tralasciata se:

  • a. le informazioni ottenute con l’osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e
  • b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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