Art. 127 LEF dal 2025

Art. 127 Rinuncia alla realizzazione (1)
Se appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’articolo 126, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.