ORC Art. 126 -

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 126 ORC dal 2023

Art. 126 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 126 Trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero

1 Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987 (1) sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l’iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sull’iscrizione di un nuovo ente giuridico.

2 Oltre ai documenti giustificativi necessari per l’iscrizione di un nuovo ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi speciali seguenti:

  • a. una prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico all’estero;
  • b. (2) una prova dell’ammissibilit del trasferimento di sede transfrontaliero secondo il diritto estero o l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente al capoverso 4;
  • c. una prova che l’adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
  • d. una prova che l’ente giuridico ha trasferito il centro della sua attivit in Svizzera;
  • e. nel caso di una societ di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.
  • 3 Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la data della decisione con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP;
  • b. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede prima che l’ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera;
  • c. l’autorit estera competente per la registrazione prima che l’ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera.
  • 4 Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un’autorizzazione conformemente all’articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all’ufficio del registro di commercio come documento giustificativo.

    (1) RS 291
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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